DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95 (pubblicato in GU n.149 del 30-6-2025)
RICHIESTE DA FORMULARE ALL’INPS
- ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI DI 2 FIGLI
- ESONERO LAVORATRICI MADRI CON PIU’ DI 2 FIGLI E CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Per l’anno 2025 l’esonero previsto per le lavoratrici madri con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del figlio più piccolo, è riconosciuto direttamente dall’INPS, a domanda.
Stesse modalità sono previste per le madri con più di due figli e fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo, titolari di un rapporto di lavoro NON a tempo indeterminato.
E’ inoltre stabilito un limite di reddito annuo lordo di 40.000 euro, superato il quale non si ha diritto all’esonero.
La corresponsione del bonus è prevista per il mese di dicembre, in unica soluzione.
Le modalità di presentazione della domanda dovranno essere reperite direttamente sul sito dell'INPS.
RICHIESTE DA FORMULARE AL DATORE DI LAVORO
- ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI DI 3 O PIU’ FIGLI E CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Le lavoratrici madri di tre o più figli con contratto di lavoro a tempo indeterminato e fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo, potranno invece richiedere l’esonero al datore di lavoro con le modalità già previste per il 2024 presentando “l’autodichiarazione esonero contributivo lavoratrici madri – BONUS MAMME” scaricabile dalla sezione modulistica del sito intranet aziendale.
N.B.: Qualora la domanda sia già stata presentata non si rende necessario ripresentarla.
L’autodichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, corredata di copia di documento d’identità va fatta pervenire alla SOC Trattamento Economico Risorse Umane via mail al seguente indirizzo: trattamento.economico@asufc.sanita.fvg.it